DISCIPLINARE DEGLI EDUCATORI CINOFILI

Approvato dal Consiglio Direttivo EARTH del 30 ottobre 2019 su conforme parere dei Probiviri

 

NORME GENERALI Art. 1
EARTH istituisce il Registro Nazionale degli educatori cinofili

EDUCATORI CINOFILI Art. 2.

All’educatore cinofilo compete:

a) educare i cani e i loro partner umani al fine di favorire la convivenza tra uomo e cane, l’inserimento del cane nella vita sociale, sviluppandone le capacità di apprendimento e elaborazione cognitiva indirizzandole verso la corretta e serena convivenza in ambiente urbano; migliorare la responsabilizzazione e la conoscenza della famiglia allargata verso il partner non umano nella creazione di un legame di fiducia , affidabilità, equilibrio, sicurezza.

ISCRIZIONE AL REGISTRO Art.3

L’iscrizione al Registro degli educatori cinofili si acquisisce, su delibera del Direttivo EARTH, dopo aver frequentato un corso di formazione teorico-pratico di almeno 100 ore il cui programma sia stato validato con delibera del direttivo EARTH. Tale corso deve essere superato, con esito favorevole. Per la formazione degli educatori, EARTH si avvale di idonee strutture operanti sul territorio, denominate “ Scuole di Etologia Comparata Uomo- Animale” (SECUA). Tra queste, possono richiedere di svolgere attività di formazione degli educatori cinofili, secondo le disposizioni contenute nel presente disciplinare, i gruppi cinofili e le delegazioni EARTH, i centri cinofili e di recupero riconosciuti EARTH. I SECUA, oltre ad avere adeguati requisiti tecnico- organizzativi idonei ad attuare le disposizioni del presente disciplinare, devono operare secondo la normativa vigente e nel rispetto della dignità e alterità degli animali.

COMITATO TECNICO Art.4

4.1E’ istituito il Comitato Tecnico degli Educatori EARTH, ai sensi dell’articolo 2 dello Statuto Sociale EARTH, nominato dal Consiglio Direttivo e composto da un membro del Consiglio Direttivo, due educatori Iscritti nel Registro degli Educatori, uno psicologo, un medico veterinario, un rappresentante dei SECUA.

4.2Il Comitato Tecnico degli Educatori Cinofili ha il compito di coadiuvare il Direttivo nelle problematiche relative all’applicazione del presente disciplinare. Tratta questioni eminentemente tecniche relazionando al Direttivo. Inoltre, per quanto riguarda il comportamento degli educatori cinofili nell’espletamento dei loro compiti, ove venga a conoscenza di comportamenti ritenuti non confacenti, effettua una breve istruttoria preliminare e, ove non ritenga di disporre l’archiviazione della pratica per manifesta insussistenza dei fatti o pieno rispetto delle norme di riferimento, contesta l’addebito all’interessato mediante raccomandata A.R. o PEC concedendo un termine di almeno 30 giorni dal ricevimento per le eventuali controdeduzioni. 4.3. Il Direttivo, su proposta del Comitato Tecnico degli Educatori cinofili, può deliberare i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) richiamo; b) censura; c) sospensione fino a tre anni; d) cancellazione dal registro degli educatori.

FORMAZIONE DEGLI EDUCATORI CINOFILI Art.5
Per potere essere ammessi alle procedure formative per educatori cinofili il candidato deve possedere i seguenti requisiti:

a) avere superato il 18° anno di età; b) non essere nelle condizioni di cui agli artt. 28 ss. c. p.; c) non aver riportato negli ultimi cinque anni condanna definitiva per il reato di cui all’art.727 c.p. e 544 bis e seguenti; d) non essere sottoposto a misure di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale; e) avere sottoscritto il codice deontologico dell’ educatore cinofilo. Art.5,1. Per intraprendere la procedura formativa occorre presentare domanda indirizzata alle Scuole di Etologia Comparata Uomo-Animale EARTH ( SECUA) di cui all’articolo 4 del presente regolamento.

5.2 La domanda corredata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’articolo precedente, sarà istruita dai SECUA.

5.3. Il mancato accoglimento deve essere motivato e comunicato all’interessato.

5.4. E’ data facoltà ad EARTH di verificare, in qualunque momento, la documentazione di cui al comma 5.

5.5 L’accettazione della domanda implica l’ammissione ad un corso teorico-pratico.

5.6 A seconda del curriculum di studio del candidato, potranno essere riconosciuti dei crediti formativi.

Le materie obbligatorie che dovranno essere trattate nel corso per educatori cinofili sono le seguenti a) cenni di anatomia e fisiologia; controllo e prevenzione zoonosi; tecniche di primo soccorso ; storia, evoluzione e linee di pensiero sui metodi di educazione cinofila ; etologia e comportamento animale; benessere animale; regolamenti e normative d’interesse; alimentazione igiene e salute; etogramma del cane e psicologia canina; zooantropologia. I corsi teorico-pratici per educatore cinofilo saranno organizzati dai SECUA previa preventiva autorizzazione di EARTH che valuterà i relativi programmi.

5.7 l’elenco dei docenti e delle materie di cui al comma 3) e al comma 4) dovrà essere comunicato ad EARTH, con i relativi curricula vitae, almeno 60 giorni prima dell’inizio del corso. EARTH potrà motivatamente disporre la sostituzione di uno o più docenti.

5.8 I corsi saranno tenuti da docenti qualificati nelle relative materie e potranno essere presenziati da un tecnico delegato EARTH nominato dal Direttivo, che relazionerà al Direttivo .

ESAMI DI AMMISSIONE art. 6

6.1 il numero minimo di presenze per poter sostenere l’esame deve essere uguale o superiore all’80% rispetto alle ore di lezione previste.

6.2 Sono concessi crediti formativi pari al riconoscimento della riduzione del 50% sul totale delle ore relative alle lezioni teoriche per i seguenti titoli universitari: laurea in medicina veterinaria, laurea in Tutela e Benessere Animale, Master universitario in istruzione cinofila, Master universitario attività e terapie coadiuvate da animali: l’operatore con il cane.

6.3 Il candidato che non superi l’esame avrà diritto a fare tale esame al corso successivo. Al secondo mancato superamento dell’ esame dovrà riseguire l’ intero corso.

OBBLIGHI E DOVERI DEGLI EDUCATORI Art.7

I candidati, dopo aver frequentato il corso di cui all’art. 5, devono sostenere l’esame teorico pratico.

7.1 Le commissioni d’esame saranno composte dai tre docenti La commissione esaminatrice stabilirà l’idoneità del candidato comunicando i risultati, al Direttivo.

7.2 Gli educatori cinofili sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento secondo le modalità disposte dal Direttivo.

7.3 Gli educatori cinofili riconosciuti ai sensi del presente disciplinare sono tenuti a rispettare con il massimo scrupolo le norme contenute nel codice deontologico che segue il presente disciplinare che dovrà essere opportunamente sottoscritto, all’atto della presentazione della domanda, quale condizione imprescindibile per l’iscrizione nel Registro degli educatori SECUA-EARTH. Le modifiche al codice deontologico sono deliberate dal Direttivo EARTH.

NORME TRANSITORIE Art. 8

8.1 Tutti coloro che all’entrata in vigore del presente disciplinare hanno presentato domanda di ammissione alle procedure formative di educatore cinofilo, mantengono il diritto di partecipare al corso di formazione secondo le modalità previste dal presente disciplinare.

8.2 Entro 6 mesi dall’entrata in vigore delle modifiche del presente disciplinare che dispone l’istituzione del Registro degli educatori cinofili, potranno chiedere l’iscrizione a detto Registro coloro che, iscritti all’ associazione EARTH, svolgono con continuità attività di educatore da almeno 3 anni. La richiesta dovrà essere accompagnata da: curriculum vitae , copia delle eventuali qualifiche ottenute , attestazione di strutture pubbliche o private che possano certificarne l’ attività. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data del decreto di approvazione. E’ data possibilità al Direttivo EARTH di emanare procedure applicative del presente disciplinare.